Prescrizione del credito: per l’interruzione basta un tentato pignoramento mobiliare infruttuoso
Fondamentale però che l’attività dell’ufficiale giudiziario sia conosciuta o conoscibile dal debitore
Non è di per sé sufficiente, precisano i giudici, la mera spunta (o ‘flaggatura’) della casella corrispondente alla clausola
Impossibile ipotizzare una colpa in educando se la condotta ‘incriminata’ non è la conseguenza di una evidente incapacità di percepire il disvalore della propria azione